Art. 455 c.p.c. — Arbitrato dei consulenti tecnici
Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del titolo IV del libro II disposta dalla l. 11 agosto 1973, n. 533.
Abrogato dal 12 dicembre 1973
Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del titolo IV del libro II disposta dalla l. 11 agosto 1973, n. 533.
Abrogato dal 12 dicembre 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 57 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti, d'accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico nominato d'ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti.
tolto: Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art455 · fonte del testo
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