Art. 298 c.p.c. — Effetti della sospensione

[1]Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

[2]La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Atto di riassunzione del processo

Comparsa di riassunzione davanti al giudice indicato come competente (art. 50) e ricorso per fissare l’udienza dopo la sospensione (art. 297) o l’interruzione (artt. 302 e 303), anche contro gli eredi collettivamente e impersonalmente, con il richiamo delle conclusioni già prese.

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 298 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art298 · fonte del testo