Art. 154 c.p.c. — Prorogabilità del termine ordinatorio

Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

11 massime che riguardano l’art. 154 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 11 massime nel Massimario

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art154 · fonte del testo