Art. 614 c.nav. — Adunanza di discussione

[1]Nel giorno stabilito per la convocazione, il pretore assistito dal liquidatore procede, in presenza degli interessati, all'esame degli atti indicati nel primo comma dell'articolo 612 e dei documenti prodotti.

[2]Esaurito tale esame, il pretore fissa con ordinanza il termine entro il quale il liquidatore e' tenuto a depositare, presso la cancelleria, il regolamento contributorio.

[3]Il termine di deposito puo' essere prorogato a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art614 · fonte del testo