Art. 173 c.p.p. — Termini a pena di decadenza. Abbreviazione

I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti. La parte a favore della quale e' stabilito un termine puo' chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorita' procedente.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 173 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art173 · fonte del testo