Art. 12 c.p.c. — Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

[1]Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione.

[2]COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.6772

[3]Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

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La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 ha disposto: - (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994; - (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

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La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo vigente dal 10 dicembre 1994

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 12 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21869/2026

    26 giugno 2026

    In tema di azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce in giudizio, ancorché il valore dei beni alienati, o comunque sottratti alla garanzia patrimoniale del creditore, risulti superiore o inferiore, trattandosi di rimedio avente carattere conservativo, in quanto volto a rendere inefficace l'atto nei confronti del creditore per consentire l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore. (Principio affermato in relazione alla liquidazione dei compensi del difensore di un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che aveva promosso la revocatoria).

    Art. 12 c.p.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di giugno 2026, p. 107

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7598/2026

    30 marzo 2026

    In tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. - secondo il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa.

    Art. 12 c.p.c. · Art. 1453 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 73 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art12 · fonte del testo