Art. 47 c.g.c. — Estensione della nullità

[1]1. La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti.

[2]2. La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

[3]3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art47 · fonte del testo