Art. 44 c.g.c. — Rilevanza della nullità

[1]1. Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge.

[2]2. Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

[3]3. La nullita' non puo' mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art44 · fonte del testo