Art. 189 c.g.c. — Legittimazione a proporre l'appello

1. L'appello e' proponibile dalle parti fra le quali e' stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente all'impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art189 · fonte del testo