Art. 569 c.p.p. — Ricorso immediato per cassazione

La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado puo' proporre direttamente ricorso per cassazione. Se la sentenza e' appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

14 massime che riguardano l’art. 569 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 306/2013

    Questione inammissibile
    12 dicembre 2013

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui, prevedendo il rinvio al giudice competente per l'appello, «non fa eccezione per l'ipotesi in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio». Il giudice a quo censura una norma che ha già trovato definitiva applicazione da parte della Corte di cassazione, che in base ad essa ha qualificato l'impugnazione come ricorso per saltum , individuando poi il giudice di rinvio nella Corte d'appello rimettente. La disposizione in esame pertanto non deve più essere applicata nel giudizio di rinvio, né in tale sede può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti, che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore (art. 627, comma 1, cod. proc. pen.). - Nel senso che, ai fini della rilevanza, è in ogni caso necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e non invece in una fase processuale anteriore, v. la citata sentenza n. 247/1997. - Sulla irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione, attesa l'autorità di giudicato delle decisioni della corte medesima in materia, v. ex plurimis , la citata sentenza n. 294/1995.

    Art. 569 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 186 c.d.s.

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  • Ordinanza n. 24/1998

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1998

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, non essendo la norma denunziata applicabile nel giudizio 'a quò. red.: A.M. MARINI

    Art. 569 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art569 · fonte del testo