Art. 24 — Appellabilità delle sentenze

I primi due commi dell'art. 339 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: "Salvo quanto e' disposto dai successivi commi, possono essere impugnate con appello tutte le sentenze pronunziate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge, o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360 secondo comma. "Le pronuncie contenute nella sentenza con le quali, senza definire il giudizio, si decidono questioni relative all'istruzione della causa, o questioni pregiudiziali attinenti al processo, diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono impugnabili soltanto dopo la sentenza che pone termine all'intero giudizio, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di questa. "Se pero' prima della sentenza che pone termine all'intero giudizio sia stata emessa, con la stessa sentenza o con altra successiva, una pronuncia immediatamente impugnabile a norma del primo comma e questa sia impugnata, l'impugnazione gia' differita a norma del comma precedente deve essere proposta, a pena di decadenza nello stesso processo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale contro detta pronuncia". L'art. 340 del codice di procedura civile e' abrogato.

Testo vigente dal 20 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483~art24 · fonte del testo