Art. 154 c.g.c. — Deposito del ricorso

[1]1. Il ricorso e' depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.

[2]2. Il ricorso in materia di pensioni ((...)) puo' essere depositato ((anche)) mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

[3]3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).

[4]4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 49 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

2. Il ricorso in materia di pensioni tolto: di guerra e di pensioni privilegiate ordinarieaggiunto: ... puo' essere depositato aggiunto: anche mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della …

3. tolto: Effettuato il deposito del ricorso, l'amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio dell'amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art154 · fonte del testo