Art. 123 c.g.c. — Ricorso

[1]1. I giudizi elencati nell'articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.

[2]2. Il ricorso deve contenere:

  • a)gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
  • b)l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
  • c)l'esposizione sommaria dei fatti;
  • d)i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
  • e)l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
  • f)la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura speciale rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

[3]3. I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono inammissibili.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art123 · fonte del testo