Art. 106 c.g.c. — Sospensione del processo

[1]1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia ((...)), pendente davanti a se' o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

[2]2. La sospensione puo' essere altresi' disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.

[3]3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 e' ammesso il regolamento di competenza di cui all'articolo 119.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 106 c.g.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 4 parole tolte.

1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia tolto: civile, penale o amministrativaaggiunto: ..., pendente davanti a se' o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art106 · fonte del testo