Art. 3 c.p.p. — Questioni pregiudiziali

Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione e' seria e se l'azione a norma delle leggi civili e' gia' in corso, puo' sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione. La sospensione e' disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 3 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 256/2000

    Altra decisione
    6 luglio 2000

    Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari della Pretura di Forlì. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 36 c.p.p. · Art. 3 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 229/1991

    Questione infondata
    24 maggio 1991

    Nel nuovo sistema processuale non possono essere messe validamente a confronto, ai fini dell'art. 3 Cost., la disciplina della fase preliminare e la disciplina della fase del dibattimento, essendo la prima "stata congegnata, nel suo regime ordinario, come un procedimento allo stato degli atti"; per cui deve considerarsi eccezionale il potere (mera facoltà) del giudice di sospendere il processo per ragioni di pregiudizialità e solo per i casi previsti dalla legge e ciò per l'attenuazione dell'interdipendenza tra giudizio penale e giudizio civile e amministrativo. Peraltro la decisione del giudice penale che risolve una questione civile o amministrativa non ha efficacia vincolante in nessun altro processo (art. 2, secondo comma, cod. proc.pen.). (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 1, del nuovo codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione). - Sulla natura di procedimento allo stato degli atti della fase preliminare del giudizio penale: S. n. 64/91.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 3 c.p.p. · Art. 479 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art3 · fonte del testo