Art. 98 — Controllo delle spese

(ex art. 88 eecc; art. 60 cod. 2003) Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformita' degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalita' in modo tale che l'utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 94 che prestano servizi a norma dell'articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all'articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al ((decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117)). L'Autorita', se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, puo' disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2006, n. 296

6

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 930) che "Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonche' la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo".

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33

22

con decorrenza dal 1 luglio 2016

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 10, comma 2) che "Per le violazioni degli obblighi di cui al comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro"; - (con l'art. 10, comma 3) che "Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro"; - (con l'art. 10, comma 4) che "Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni richieste ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro"; - (con l'art. 15, comma 1) che le presenti modifiche si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2016.

Testo vigente dal 28 aprile 2024

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 98, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 115/2019

    Questione infondata
    10 maggio 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserito difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in cui - a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 136, lett. d ), del d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., nella legge n. 286 del 2006 - stabilisce che «ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero [dello sviluppo economico] o dall'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni], gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00». L'odierna ordinanza elimina le carenze in precedenza riscontrate per insufficiente descrizione della fattispecie nonché per carenza dei necessari requisiti di chiarezza e univocità del petitum , perché offre gli elementi sufficienti per comprendere, da un lato, la rilevanza della norma censurata per la definizione del giudizio a quo e, dall'altro, che le questioni vanno riferite al minimo edittale, sull'implicito presupposto che, nei confronti dell'opponente nel processo principale, anche l'applicazione del limite minimo non sarebbe conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza, di proporzionalità e di buon andamento dell'amministrazione, che si assumono violati. ( Precedente citato: ordinanza n. 148 del 2015, con cui è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione precedentemente già proposta dallo stesso rimettente nell'ambito dello stesso giudizio a quo ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la pronuncia di inammissibilità - di carattere non decisorio e basata su ragioni che il rimettente può rimuovere - non preclude la possibilità di riproporre le medesime questioni, posto che in tal caso la riproposizione non contrasta col disposto dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost., in tema di non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale: ciò, peraltro, alla ovvia condizione che il giudice a quo abbia eliminato il vizio che in precedenza impediva l'esame nel merito della questione. ( Precedente citato: sentenza n. 252 del 2012 ).

    Art. 98 Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 2 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 148/2015

    Questione inammissibile
    9 luglio 2015

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e non univocità del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 9, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dal d.l. n. 262 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritte, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dal Ministero o dall'Autorità, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 ad euro 1.150.000. Innanzitutto, il rimettente non precisa, né per quale specifica condotta sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione impugnata nel giudizio a quo , né quale sanzione sia stata concretamente applicata, né quali siano l'attività esercitata dal ricorrente e le dimensioni della sua impresa rendendo impossibile verificare se la norma denunciata, nel testo attualmente in vigore, debba essere effettivamente applicata per definire il giudizio e se le ragioni esposte a sostegno del dubbio di costituzionalità abbiano una qualche attinenza con il caso concreto. Inoltre, la carente descrizione della fattispecie non fa comprendere se il sindacato della Corte debba riguardare l'abnormità della sanzione come limite minimo o l'inadeguatezza della stessa come limite massimo ovvero entrambi questi profili. Sull'inammissibilità della questione per omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile tramite la lettura degli atti di causa in virtù del principio di autosufficienza dell'atto di promovimento, v., ex plurimis , le citate decisioni: sentenze nn. 128/2014, 301/2012 e 338/2011; ordinanze nn. 183/2014, 176/2014, 84/2014, 20/2014, 295/2013, 93/2012 e n. 260/2011. Sull'inammissibilità di questioni il cui petitum sia oscuro o indeterminato, v., ex plurimis , le citate decisioni: sentenza n. 186/2011, ordinanze nn. 21/2011, 91/2010 e 269/2009.

    Art. 98 Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 2 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art98 · fonte del testo