Art. 98- duodetricies (( (Fornitura di prestazioni supplementari))) (( (ex art. 115 eecc; art. 79 cod. 2003))) ((1. Fatto salvo l'articolo 98 l'Autorita' puo' imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte B, se cio' e' fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte A. 2. Nell'applicare il comma 1, l'Autorita' puo' andare oltre l'elenco delle prestazioni supplementari di cui all'allegato 6 parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori piu' elevato. 3. L'Autorita' puo' decidere di non applicare il comma 1 nella totalita' o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.))

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art98duodetricies · fonte del testo