Art. 200 c.d.s. — Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

((Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando e' possibile, deve essere)) immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. ((2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che puo' essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale)) Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido. Copia del verbale e' consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Testo vigente dal 13 agosto 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 200 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2202/2025

    30 gennaio 2025

    In tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ma dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva ritenuto giustificata la contestazione differita della violazione di cui all'art. 179 del codice della strada essendo stata accertata, rispetto alla data di controllo del mezzo, soltanto a seguito dell'esame dei dati del cronotachigrafo, rilevando che la violazione non poteva essere immediata riguardando non il conducente del mezzo presente durante il controllo ma altro, rimasto ignoto).

    Art. 200 c.d.s. · Art. 201 c.d.s. · Art. 14 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di gennaio 2025, p. 60 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 123/2006

    Questione inammissibile
    24 marzo 2006

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto l'insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo si risolve, difatti, nell'impossibilità per la Corte di vagliare la rilevanza oltre che la non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di costituzionalità. Difatti, nel caso in esame, il rimettente non ha precisato in quale misura l'omessa notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione stradale al coobbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria (che, peraltro, l'impugnato art. 201 del codice della strada comunque prescrive, quando l'effettivo trasgressore «non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa») determini «la mancata possibilità per costui di esercitare il proprio diritto di difesa».

    Art. 200 c.d.s. · Art. 201 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 13 agosto 2010. 9 parole tolte, 58 parole aggiunte.

tolto: Laaggiunto: Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. aggiunto: 2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono tolto: che vi siano inserite. tolto: Nel regolamento e' indicato il relativo modello. aggiunto: Il verbale, che puo' essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido. Copia del verbale e' consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art200 · fonte del testo