Art. 130-bis c.d.s. — Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone
Articolo abrogato dalla l. 29 luglio 2010, n. 120.
Abrogato dal 13 agosto 2010
Articolo abrogato dalla l. 29 luglio 2010, n. 120.
Abrogato dal 13 agosto 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 2005 al 13 agosto 2010. 114 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: 1. La patente di guida e' revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penaleaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art130bis · fonte del testo
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