Art. 51 c.p.i. — Sufficiente descrizione

Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi ((la descrizione, le rivendicazioni e)) i disegni necessari alla sua intelligenza. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, ((le norme previste dall'articolo 162)).

Testo vigente dal 2 settembre 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 51 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21230/2026

    22 giugno 2026

    Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale, ancorché non esista una norma che impone di esplicitare nel testo brevettuale la descrizione del problema tecnico che l'invenzione mira a risolvere, è, tuttavia, necessaria, ai sensi dell'art. 51 c.p.i., la sua esposizione chiara e completa, intesa come deducibilità dal testo della domanda di brevetto di quale sia il problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di nullità del brevetto, a prescindere dalla rappresentazione del problema tecnico nel testo della predetta domanda, sul presupposto che il trovato difettava sotto il profilo della sufficiente originalità).

    Art. 51 c.p.i. · Art. 48 c.p.i. · Art. 76 c.p.i.

    Rassegna di giugno 2026, p. 58

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizioneaggiunto: , le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza. L'invenzione deve essere descritta in modo … l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste tolto: nel regolamento aggiunto: dall'articolo 162.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art51 · fonte del testo