Art. 25 c.p.i. — Nullità

Il marchio e' nullo:

  • a)se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;
  • b)se e' in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, ((11, 11-bis,)) 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;
  • c)se e' in contrasto con il disposto dell'articolo 8;
  • d)nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b). (( Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullita' non puo' essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2. ))

Testo vigente dal 23 marzo 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 25 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 630/2025

    10 gennaio 2025

    In tema di marchi di impresa, l'inclusione di due prodotti nella stessa classe merceologica non è idonea a provarne l'affinità, essendo necessario che gli stessi siano strutturalmente diretti a soddisfare una specifica domanda di mercato, tanto da risultare sostituibili tra loro, essendo prodotti affini, ai sensi degli artt. 12 e 20 del d.lgs. n. 30 del 2005, quelli che, per natura e destinazione, risultano fungibili tra loro in maniera tale che la mancanza di precisa distinzione tra i segni identificativi ne comporta il rischio di confusione. (Principio applicato a caffè e surrogato di caffè, ritenuti prodotti affini e, quindi, in concorrenza, in quanto sostituibili tra loro con effetti e risultati analoghi).

    Art. 25 c.p.i. · Art. 12 c.p.i. · Art. 20 c.p.i.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 21 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 23 marzo 2019. 67 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) se e' in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, aggiunto: 11, 11-bis, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;

d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b)aggiunto: . Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullita' non puo' essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art25 · fonte del testo