Art. 100 c.p.i. — Oggetto del diritto

Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta' vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il ((conferimento)) del diritto di costitutore, puo' essere:

  • a)definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
  • b)distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
  • c)considerato come un'((entita')) rispetto alla sua idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.

Testo vigente dal 2 settembre 2010

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 100 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta' vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il tolto: conferiniento aggiunto: conferimento del diritto di costitutore, puo' essere:

c) considerato come tolto: un'entita aggiunto: un'entita' rispetto alla sua idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art100 · fonte del testo