Art. 101 c.p.i. — Costitutore

Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

  • a)la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varieta';
  • b)la persona che e' il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
  • c)l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

Testo vigente dal 4 marzo 2005

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 101 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art101 · fonte del testo