Art. 975 c.nav. — Limite del risarcimento
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
Abrogato dal 29 maggio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
Abrogato dal 29 maggio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1987 al 29 maggio 2006. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente e' limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilita' o di collaudo.
tolto: Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile e' inferiore a venticinque milioni di lire o superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo e' ridotto a dieci milioni di lire.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art975 · fonte del testo
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