Art. 973 c.nav. — Prescrizione
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
Abrogato dal 29 maggio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
Abrogato dal 29 maggio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il diritto di risarcimento per danni a terzi sulla superficie si prescrive col decorso di un anno dal giorno in cui il danno si e' prodotto.
tolto: Tuttavia, se il danneggiato provi di essersi trovato nell'impossibilita' di aver notizia del danno o di identificarne il responsabile, il termine decorre dal giorno di tale notizia o dell'identificazione. Ma in ogni caso il diritto si prescrive col decorso di tre anni dal giorno in cui il danno si e' prodotto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art973 · fonte del testo
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