Art. 914 c.nav. — Risoluzione di diritto del contratto

Il contratto si risolve di diritto:

  • 1)in caso di morte del lavoratore;
  • 2)quando il lavoratore e' cancellato dagli albi o dal registro, ovvero sospesa o interdetto dal titolo professionale o dall'esercizio della professione aeronautica;
  • 3)in caso di revoca, da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela, del consenso all'iscrizione del minore degli anni diciotto nel registro di cui all'articolo 735;
  • 4)in caso di ritiro della licenza del lavoratore prevista dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art914 · fonte del testo