Art. 913 c.nav. — Cessazione dal contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato cessa per volonta' dell'esercente o del lavoratore, purche' ne sia dato preavviso all'altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art913 · fonte del testo