Art. 120 c.nav. — Cancellazione dalle matricole e dai registri

[1]Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi:

  • a)morte dell'iscritto;
  • b)dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attivita' marittima;
  • c)((perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119));
  • d)perdita permanente dell'idoneita' fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;
  • e)condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole;
  • f)cessazione dall'esercizio della navigazione.

[2]La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.

[3]La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento.

Testo vigente dal 10 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 10 maggio 2026. 3 parole tolte, 10 parole aggiunte.

c) perdita tolto: della cittadinanza italiana aggiunto: dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art120 · fonte del testo