Art. 867 c.nav. — Forma del titolo per la pubblicità

[1]La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).

Testo vigente dal 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. 15 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Tuttavia, se si tratta di aliante libratore, e' sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticataaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art867 · fonte del testo