Art. 800 c.nav. — Aeromobili diretti all'estero

[1]Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[2]Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).

Testo vigente dal 29 maggio 2006

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006. 28 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimentoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art800 · fonte del testo