Art. 798 c.nav. — Obbligo di assicurazione

L'aeromobile non puo' circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validita' le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.

Testo vigente dal 21 ottobre 2005

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Che cosa è cambiato dal 21 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1998 al 21 ottobre 2005. 63 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'aeromobile non puo' circolare tolto: se non e' assicurato per i danni a terzi sulla superficie, secondo le disposizioni del presente codice, presso un'impresa di assicurazioni a cio' autorizzata dal ministro per l'aeronautica o dalla competente autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea.

tolto: Gli estremi dell'assicurazione devono risultare dalla nota indicata nell'articolo 1010, vistata dal ministro per l'aeronautica o dalla competente autorita' di uno Stato membro dell'Unione europeaaggiunto: , se non sono state stipulate e non sono in corso di validita' le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art798 · fonte del testo