Art. 723 c.nav. — Deposito di cose nell'aeroporto
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
Abrogato dal 21 ottobre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
Abrogato dal 21 ottobre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il direttore dell'aeroporto puo' consentire il deposito di merci o di altri materiali nell'aeroporto, determinandone le modalita' ed il canone.
tolto: Il deposito di sostanze che presentano pericolo di incendio o di esplosione e' sottoposto all'autorizzazione del ministro per l'aeronautica e all'osservanza delle prescrizioni opportune per garantire l'incolumita' pubblica.
tolto: L'autorizzazione predetta e' richiesta anche quando il deposito e' effettuato in aviorimesse o edifici dei concessionari.
tolto: Nei casi di deposito abusivo o di scadenza del termine fissato, il direttore di aeroporto procede a norma dell'articolo 64.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art723 · fonte del testo
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