Art. 722 c.nav. — Obblighi e responsabilità dell'esercente
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
Abrogato dal 21 ottobre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
Abrogato dal 21 ottobre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. 27 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'esercente dell'aeromobile e' tenuto a provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile ricoverato nelle aviorimesse di aeroporti statali.
tolto: L'esercente e' responsabile dei danni al personale e al materiale dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art722 · fonte del testo
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