Art. 717 c.nav. — Indennità

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Articolo non più previsto a seguito della sostituzione dei capi da i a iii del titolo III del libro I della parte II disposta dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

Abrogato dal 21 ottobre 2005

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 21 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1963 al 21 ottobre 2005. 70 parole tolte, 32 parole aggiunte.

tolto: Il Ministro per la difesa puo' ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni e piantagioni che, fuori delle zone indicate negli articoli 715 e 715-bis costituiscano intralcio per la navigazione aerea. In questo caso, e' dovuto il rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio. Puo' altresi' ordinarie che per dette opere, costruzioni e piantagioni siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione aerea.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art717 · fonte del testo