Art. 617 c.nav. — Omologazione del regolamento

[1]Se il regolamento contributorio non e' impugnato, o se le impugnazioni proposte sono rigettate con sentenza passata in giudicato, il pretore, con ordinanza, omologa il regolamento e gli conferisce efficacia di titolo esecutivo.

[2]Se una o piu' impugnazioni sono accolte con sentenza passata in giudicato, il pretore dispone, con ordinanza, che lo stesso liquidatore, o altro a tal fine nominato nelle forme di cui all'articolo 612, proceda alla formazione di un nuovo regolamento.

[3]Il nuovo regolamento non puo' essere impugnato per motivi che hanno gia' formato oggetto di impugnazione del precedente regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art617 · fonte del testo