Art. 602 c.nav. — Arbitrato dei consulenti tecnici

[1]Le parti possono d'accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d'ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con ordinanza.

[2]All'arbitrato si applicano gli articoli 456, 457, 827 e seguenti del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art602 · fonte del testo