Art. 457 c.nav. — Dichiarazione d'imbarco

[1]Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualita' e quantita' delle cose da trasportare, nonche' il numero dei colli e le marche che li contrassegnano.

[2]Il caricatore e' responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art457 · fonte del testo