Art. 600 c.nav. — Funzioni del consulente tecnico

[1]Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta.

[2]Del parere del consulente e' compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 119/1974

    Questione infondata
    8 maggio 1974

    Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Costituzione, la questione (sollevata con ordinanza 19 luglio 1971 dalla Corte di Appello di Messina) di legittimità costituzionale dell'art. 600, primo comma, del cod. nav., nella parte in cui, relativamente al giudizio di appello per cause attinenti alla navigazione, prevede che il consulente (nominato in base al precedente art. 599) intervenga direttamente in camera di consiglio "per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta". Invero la diversità di disciplina della consulenza tecnica nel procedimento speciale relativo alle cause per sinistri marittimi rispetto a quella dettata nel processo civile ordinario appare pienamente razionale in quanto prescinde dalla considerazione delle condizioni soggettive individuali delle parti ed è in funzione esclusiva della specialità del detto procedimento. La questione sopradetta è, altresì, infondata rispetto all'art. 24 Costituzione, non risultando neppure violato il diritto di difesa delle parti: le quali hanno diritto non solo ad essere presenti in camera di consiglio ma anche a svolgervi le loro ragioni ed osservazioni sul detto parere del consulente.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 600 c.nav.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art600 · fonte del testo