Art. 1251 c.nav. — Infrazioni disciplinari

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell'articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti alla ((personale aeronautico)), quando non siano puniti come reati a norma del presente codice:

  • 1)il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore e l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo;
  • 2)l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' dei porti;
  • 3)la negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni;
  • 4)l'assenza da bordo senza autorizzazione;
  • 5)l'abbandono della nave o dell'aeromobile;
  • 6)la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli ((aeroporti)), ovvero verso comandanti di navi da guerra, autorita' consolari e altre autorita' dello Stato all'estero;
  • 7)i disordini a bordo;
  • 8)ogni comportamento tale da turbare l'ordine o la disciplina della nave o dell'aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle esigenze dell'ordine o della disciplina;
  • 9)la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignita' della bandiera nazionale.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

… le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti alla tolto: gente dell'aria aggiunto: personale aeronautico, quando non siano puniti come reati a norma del presente codice:

6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli tolto: aerodromi aggiunto: aeroporti, ovvero verso comandanti di navi da guerra, autorita' consolari e altre autorita' dello Stato all'estero;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1251 · fonte del testo