Art. 1153 c.nav. — Nave destinata alla tratta
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
Abrogato dal 6 aprile 2018
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
Abrogato dal 6 aprile 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 6 aprile 2018. 43 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta e' punito, ancorche' non sia stato compiuto alcun fatto di tratta o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, commma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1153 · fonte del testo
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