Art. 1152 c.nav. — Tratta e commercio di schiavi
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
Abrogato dal 6 aprile 2018
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
Abrogato dal 6 aprile 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 6 aprile 2018. 31 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette il delitto previsto nell'articolo 601 del codice penale o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, commma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1152 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.