Art. 1146 c.nav. — Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei

[1]Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia e' punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila.

[2]Per gli appartenenti al personale marittimo e alla ((personale aeronautico)) e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attivita' indicate nell'articolo 68, la pena e' aumentata fino a un terzo.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Per gli appartenenti al personale marittimo e alla tolto: gente dell'aria aggiunto: personale aeronautico e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1146 · fonte del testo