Art. 1361 c.o.m. — Consegna

Con la consegna sono punite:

  • a)la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento;
  • b)la recidiva nelle mancanze gia' sanzionate con il rimprovero;
  • c)piu' gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione e' comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. I militari di truppa coniugati, ((i graduati,)) i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.

Testo vigente dal 9 febbraio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 9 febbraio 2013. 2 parole aggiunte.

… e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. I militari di truppa coniugati, i aggiunto: graduati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1361 · fonte del testo