Art. 1359 c.o.m. — Richiamo

Il richiamo e' un ammonimento con cui sono punite:

  • a)lievi mancanze;
  • b)omissioni causate da negligenza. Il richiamo puo' essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore e' collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'e' obbligo di rapporto. Il richiamo non da' luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato ((...)). Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 20 febbraio 2020. 9 parole tolte.

… obbligo di rapporto. Il richiamo non da' luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato tolto: ne' a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazioneaggiunto: .... Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1359 · fonte del testo