Art. 52 t.u.a. — Entrata in vigore
Articolo abrogato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4.
Abrogato dal 13 febbraio 2008
Articolo abrogato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4.
Abrogato dal 13 febbraio 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2007 al 13 febbraio 2008. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonche' i procedimenti per i quali a tale data sia gia' stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformita' alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art52 · fonte del testo
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