Art. 7 — Disposizioni finali
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178.
Abrogato dal 1 gennaio 2014
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178.
Abrogato dal 1 gennaio 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 2005 al 1 gennaio 2014. 15 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Le note di aggiornamento ufficiali
Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2014 al 1º gennaio 2015.
Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2015 al 1º gennaio 2016.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-19;276~art7 · fonte del testo
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