Art. 156 t.u.a. — riscossione della tariffa

La tariffa e' riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. ((La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa puo' essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad evidenza pubblica)).

Testo vigente dal 23 maggio 2026

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 156 t.u.a., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 246/2009

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 2009

    È inammissibile nel giudizio in via principale l'intervento di soggetti non titolari di potestà legislativa.

    Art. 148 t.u.a. · Art. 135 t.u.a. · Art. 117 cost. · Art. 136 t.u.a.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 2014 al 23 maggio 2026. 41 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. La riscossione tolto: volontaria della tariffa puo' essere effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria siaaggiunto: , sia volontaria che coattiva, della tariffa puo' tolto: altresi' essere affidata ai soggetti tolto: iscritti all'albo previsto dall'articolo aggiunto: pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tolto: a seguito di aggiunto: mediante procedimento ad evidenza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art156 · fonte del testo