[1]Modalita' della votazione

[2]1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza. 2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio. 3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente. 4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e ((l'articolo)) 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 18 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 2011 al 18 settembre 2012. 6 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… continuando sino al presidente. 4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto commatolto: ..., del codice di procedura civile e tolto: gli articoli 114, quarto comma, e aggiunto: l'articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art76 · fonte del testo