[1]Provvedimenti ((...))

[2]1. Il giudice pronuncia:

  • a)sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
  • b)ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;
  • c)decreto nei casi previsti dalla legge. 2. Le sentenze di primo grado sono esecutive. 3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3. 4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

Testo vigente dal 8 dicembre 2011

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 33 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2010 al 8 dicembre 2011. 2 parole tolte.

Provvedimenti tolto: del giudiceaggiunto: ...

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art33 · fonte del testo