[1]Pubblicazione e comunicazione della sentenza

[2]1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. 2. La sentenza, che non puo' piu' essere modificata dopo la sua sottoscrizione, e' immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. 3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne da' comunicazione alle parti costituite.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art89 · fonte del testo